Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha firmato nella notte tra sabato e domenica il decreto, anticipato già nella sera di sabato, che impone dall’8 marzo al 3 aprile nuove restrizioni al movimento dlle persone, a causa dell’emergenza Coronavirus.

A pesare sulla drastica decisione è stata soprattutto la situazione delle terapie intensive: sale ormai sature in Lombardia e non solo, con carenza di organico. Oltre al fatto che in diverse località sabato si è registrato un afflusso di turisti (sciatori in primis) totalmente inadeguato alla situazione di emergenza in vigore.

Ecco quindi che in tutta la Lombardia e in 12 province limitrofe gli spostamenti saranno limitati. Nella nostra regione e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria si deve – recita i decreto – “evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori di cui al presente articolo, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza”.

Limitate anche le uscite di soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C), ai quali è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante. Scatta il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena, ovvero risultati positivi al virus.

È stata disposta la chiusura di tutti gli impianti sciistici delle zone di sicurezza, proprio per evitare assembramenti di persone alla partenza o all’arrivo delle piste. Rimane invece la possibilità di praticare altre attività. Secondo il decreto “lo sport di base e le attività motorie in genere svolte all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro”.

Il provvedimento del governo sospende le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Per quanto riguarda gli altri eventi sportivi si è deciso di consentire lo svolgimento degli eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. E questo vale anche per il campionato di calcio.

Si proroga fino al 3 aprile, con il decreto, la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad eccezione di quelle di carattere sanitario.

Le disposizioni del governo stabiliscono che l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.

I centri commerciali richiamano migliaia di persone e per questo è stato stabilito che nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. Questo tipo di limitazione non vale per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.

Bar e ristoranti potranno rimanere aperti ma sarà obbligo del gestore di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Se questa disposizione non sarà rispettata scatterà la sanzione della sospensione dell’attività.

Per evitare il contagio e dunque impedire alle persone di stare a distanza ravvicinata si è deciso di sospendere tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati e dunque di sospendere ogni attività. Il provvedimento riguarda le zone rosse ma anche il resto d’Italia.

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